Art. 8
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[1]Nel caso di titoli azionari ammessi alla quotazione in borsa a decorrere dal 20 luglio 1941-XIX, data di entrata in vigore del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, si assume come valore di riferimento, per la prima cessione di tali titoli, quello risultante dall'ultima valutazione, resasi definitiva, effettuata dal Comitato direttivo degli agenti di cambio agli effetti dell'imposta di negoziazione. In mancanza di tale valutazione si assume come valore di riferimento il valore nominale dei titoli.
[2]Ove la prima vendita successiva all'ammissione del titoli alla quotazione in borsa abbia per oggetto titoli acquistati a decorrere dal 20 luglio 1941-X1X, data di entrata in vigore del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, con l'intervento di un agente di cambio, di un'azienda di credito o di un commissionario di borsa, il valore di riferimento e' costituito dal prezzo di acquisto risultante dal foglietto bollato emesso a norma del precedente art. 2.
[3]Per le prime vendite suddette che abbiano per oggetto titoli acquistati dal 13 gennaio 1942-XX data di entrata in vigore delle leggi 29 dicembre 1941-XX, numero 1468 e 1460, che hanno convertito in legge rispettivamente i Regi decreti-legge 15 luglio 1941-XIX, numero 647 e 27 settembre 1941-XIX, n. 1014, la norma di cui al precedente comma trova applicazione solo nel caso in cui il foglietto bollato d'acquisto sia stato posto in essere con l'intervento di un agente di cambio, di un'azienda di credito iscritta nell'albo di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607, o di altra, azienda di credito o un commissionario di borsa espressamente designati con decreto del Ministro per le finanze.
Testo vigente dal 27 aprile 1942 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva