Art. 9
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Per gli enti e le societa' tassati agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, l'imposta sul plusvalore pagata in applicazione delle norme contenute nel presente titolo, per le operazioni compiute in ciascun esercizio, si considera spesa deducibile agli effetti della determinazione dell'imponibile all'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta straordinaria sui maggiori utili realizzati in conseguenza della guerra di cui alla legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 813, fino al limite dei redditi conseguiti nell'esercizio stesso per dette operazioni.
Testo vigente dal 27 aprile 1942 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva