Art. 1PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141

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[1]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

[2]Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 29, concernente la concessione di delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 4 della legge 1 febbraio 1965, n. 13, e successive modificazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile, per il turismo e lo spettacolo e per le poste e le telecomunicazioni;

[3]Decreta:

[4]E' approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, allegato al presente decreto.

[5]Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[6]Dato a Roma, addi' 23 gennaio 1973

[7]LEONE

[8]ANDREOTTI - VALSECCHI - MEDICI - GONELLA - TAVIANI - MALAGODI - NATALI - BOZZI - FERRI - MATTEOTTI - LUPIS - BADINI CONFALONIERI - GIOIA

[9]Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 marzo 1973 Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 97 - VALENTINI

[10]Il lido del mare ed i confini con gli altri Stati costituiscono la linea doganale. Lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli altri corsi d'acqua nonche' degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie, la linea doganale segue la linea retta congiungente i punti piu' foranei di apertura della costa; in corrispondenza dei porti marittimi segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremita' delle loro aperture, in modo da includere gli specchi d'acqua dei porti medesimi. Nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio e nella zona di Livigno la linea doganale, anziche' il confine politico, segue rispettivamente le sponde nazionali del lago di Lugano e la delimitazione del territorio del comune di Livigno verso i comuni italiani ad esso limitrofi; ((...)). Il confine politico che racchiude il territorio del comune di Campione d'Italia non costituisce linea doganale.

Testo vigente dal 3 gennaio 1978 al 4 ottobre 2024 · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art1 · fonte su Normattiva