Art. 100Sdoganamento di merci in arrivo

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Le dogane possono consentire che le dichiarazioni degli operatori rivolte a dare una destinazione doganale alle merci in arrivo siano presentate prima dell'arrivo stesso, al fine di rendere possibile l'espletamento anticipato delle operazioni preliminari di accertamento sulla base delle segnalazioni meccanografiche o delle documentazioni gia' pervenute e di permettere, appena giunte le merci, l'immediata separazione di quelle che i funzionari incaricati intendono sottoporre alla visita doganale. Resta fermo che all'accettazione formale delle dichiarazioni a tutti gli effetti di legge si procedera' soltanto dopo l'arrivo della merce.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 12 giugno 1991 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art100 · fonte su Normattiva