Art. 100 — Sdoganamento di merci in arrivo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 12 giugno 1991. Leggi il testo vigente →
Le dogane possono consentire che le dichiarazioni degli operatori rivolte a dare una destinazione doganale alle merci in arrivo siano presentate prima dell'arrivo stesso, al fine di rendere possibile l'espletamento anticipato delle operazioni preliminari di accertamento sulla base delle segnalazioni meccanografiche o delle documentazioni gia' pervenute e di permettere, appena giunte le merci, l'immediata separazione di quelle che i funzionari incaricati intendono sottoporre alla visita doganale. Resta fermo che all'accettazione formale delle dichiarazioni a tutti gli effetti di legge si procedera' soltanto dopo l'arrivo della merce.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 12 giugno 1991 · versione 0 su Normattiva