Art. 101

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Le merci in arrivo per via di terra debbono essere presentate alla piu' vicina dogana di confine. Se la dogana non e' situata sulla linea doganale, le merci vi debbono essere trasportate percorrendo, senza deviare, la strada stabilita a norma dell'art. 9, primo comma. Se le merci sono presentate ad una dogana che non abbia facolta' di sdoganarle sono rinviate all'estero a spese del vettore, oppure inoltrate alla piu' vicina dogana abilitata, vincolate alla bolletta di cauzione prescritta per le merci spedite in esenzione da accertamento a norma dell'art. 143. Si prescinde dalla bolletta di cauzione quando l'inoltro alla dogana abilitata avviene sotto scorta dei militari della guardia di finanza o con l'adozione di altro sistema di vigilanza. Nei luoghi in cui e' istituita una dogana internazionale le merci in arrivo dall'estero si considerano entrate nel territorio doganale quando sono state licenziate dai servizi doganali dello Stato limitrofo per il passaggio a quelli nazionali.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art101 · fonte su Normattiva