Art. 104
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Nei luoghi dove non sono uffici doganali e' vietato ai capitani di navi, salvo il permesso della dogana o caso di forza maggiore, di rasentare il lido, di gettare l'ancora, di stare alla cappa, di mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci e di approdare. Le navi debbono ancorarsi solamente nei luoghi all'uopo destinati.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva