Art. 11
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L'intendente di finanza, sentito il capo del compartimento doganale e tenuto conto delle vigenti disposizioni che regolano l'orario giornaliero di servizio del personale doganale nonche' delle esigenze e delle consuetudini del commercio e dei traffici, stabilisce l'orario normale di funzionamento delle dogane e delle sezioni doganali della provincia. Il capo della dogana ha facolta' di consentire che, su richiesta degli operatori, siano compiute operazioni doganali oltre l'orario normale stabilito in base al precedente comma, nonche' operazioni doganali presso i depositi o gli stabilimenti degli operatori o in altri luoghi da essi indicati. Salvo quanto previsto nel secondo comma dell'articolo 16, tali operazioni possono essere consentite in ore notturne solo se i locali e le aree in cui debbono effettuarsi siano adeguatamente illuminati.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 1 agosto 1985 · versione 0 su Normattiva