Art. 110
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In caso di rifiuto o di mancata esibizione, entro il termine stabilito, del manifesto e degli altri documenti prescritti, la dogana, indipendentemente dalle sanzioni applicabili, ha facolta' di ordinare che le merci siano scaricate per essere custodite nei magazzini doganali o in altri locali a rischio e spese del capitano.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva