Art. 115Obbligo del manifesto del carico

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I comandanti di aeromobili provenienti dall'estero devono essere muniti del manifesto del carico al passaggio del confine, salvi i casi di esonero. Il manifesto del carico dev'essere subito consegnato alla dogana e con esso deve essere presentato, per i necessari riscontri, il giornale di rotta prescritto dalle disposizioni per la navigazione aerea. Tale manifesto sara' quello autenticato dalle autorita' estere, se l'aeromobile proviene da localita' nelle quali il manifesto sia prescritto. Quando circostanze speciali lo esigano, puo' essere stabilito che i comandanti di aeromobili provenienti da determinate localita' siano muniti di manifesto vidimato dall'autorita' consolare italiana delle localita' stesse. Per gli aeromobili provenienti da un aeroporto dello Stato, il manifesto da presentare e' quello prescritto dall'art. 124. La dogana ha facolta' di chiedere al comandante dell'aeromobile tutti gli altri documenti di bordo.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art115 · fonte su Normattiva