Art. 116
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Il manifesto del carico deve indicare:
- a)la marca di nazionalita' e quella di immatricolazione e gli altri eventuali contrassegni di identificazione dell'aeromobile;
- b)il nome, il cognome, la residenza e la nazionalita' del comandante e il numero del suo brevetto;
- c)il luogo di provenienza;
- d)l'indicazione sommaria del carico e cioe': numero, qualita' e marche distintive dei colli e la natura, il peso, la provenienza e la destinazione delle merci;
- e)la descrizione delle provviste di bordo (qualita' dei generi e quantita' netta) compresi i carburanti ed i lubrificanti;
- f)il numero e specie dei documenti d'origine che accompagnano le merci. Il manifesto dev'essere scritto con inchiostro, senza correzioni, cancellature o alterazioni e dev'essere sottoscritto dal comandante o da chi per esso immediatamente dopo l'ultima iscrizione. Non e' obbligatoria l'iscrizione sul manifesto dei bagagli che portano i viaggiatori, purche' non si tratti di colli commerciali. Nemmeno e' richiesta l'iscrizione sul manifesto degli oggetti di dotazione; tali oggetti debbono risultare dai documenti di bordo o da apposito inventario firmato dal comandante. Mancando anche una sola delle suddette indicazioni il manifesto non e' accettato dalla dogana ed, in ogni caso, agli effetti del presente testo unico si considera come non presentato.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva