Art. 119

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Le merci in uscita dal territorio doganale per i laghi di confine devono essere presentate alle dogane poste nei punti di approdo delle sponde nazionali dei laghi stessi. Le merci anzidette si intendono uscite dal territorio doganale quando il natante che le trasporta attraversa la linea doganale. Se l'imbarco avviene nel tratto della sponda nazionale del lago di Lugano fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, le merci si intendono uscite dal territorio doganale nel momento dello imbarco medesimo.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art119 · fonte su Normattiva