Art. 121Dispensa dal manifesto di partenza. Lasciapassare per manifesto e manifesto con validita' trimestrale

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E' dispensato dalla presentazione del manifesto di partenza il capitano che trasporta merci in cabotaggio e provviste di bordo nazionali o nazionalizzate, con navi di stazza netta non superiore a venti tonnellate. Egli deve provvedersi del lasciapassare per manifesto. L'amministrazione puo', in casi speciali, dispensare i capitani anche dall'obbligo del lasciapassare per manifesto. Puo', altresi', essere autorizzata la vidimazione del manifesto di partenza valevole per piu' viaggi fino a tre mesi, per navi di stazza netta superiore a 20 tonnellate, con le quali vengono compiute operazioni nei limiti fissati nel comma precedente.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art121 · fonte su Normattiva