Art. 122

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Le merci estere destinate all'estero possono uscire dal territorio doganale dello Stato per via di mare soltanto su navi di stazza netta superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto in materia di imbarco di generi per provvista di bordo. La precedente disposizione si applica anche per le merci in uscita dai depositi franchi di cui all'articolo 164.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art122 · fonte su Normattiva