Art. 123

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E' vietato ai capitani di far partire la nave dal porto o dalla rada senza il permesso scritto della dogana e dell'autorita' marittima del porto, le quali non debbono rilasciarlo se non e' stato reso interamente conto delle, merci inscritte a manifesto e non e' provato il pagamento dei diritti marittimi.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 5 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art123 · fonte su Normattiva