Art. 123
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E' vietato ai capitani di far partire la nave dal porto o dalla rada senza il permesso scritto della dogana e dell'autorita' marittima del porto, le quali non debbono rilasciarlo se non e' stato reso interamente conto delle, merci inscritte a manifesto e non e' provato il pagamento dei diritti marittimi.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 5 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva