Art. 126 — Merci vincolate a documento di trasporto internazionale
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((Il Ministro delle finanze puo' consentire che, all'entrata nel territorio doganale di merci scortate da documento di trasporto internazionale, siano omessi adempimenti e formalita' doganali di confine, compresi quelli di competenza della Guardia di finanza, a condizione che le merci siano direttamente inoltrate all'ufficio doganale della localita' di destinazione indicata nel documento o al competente centro di cui all'art. 127, secondo e terzo comma)). Il Ministro per le finanze puo' altresi' consentire che alla uscita dal territorio, doganale di merci scortate da documento di trasporto internazionale si prescinda dall'espletamento degli anzidetti adempimenti e formalita'. Sono ammessi alle facilitazioni previste nei precedenti commi anche i trasporti relativi a merci destinate alle imprese di cui all'art. 232 ovvero a merci spedite dalle imprese di cui all'art. 235. Nei casi considerati nei precedenti commi il documento di trasporto e' riconosciuto valido quale documento doganale; lo esito doganale del trasporto e' accertato sulla base delle scritture delle aziende di trasporto, tenute anche presenti le condizioni e modalita' stabilite in seno agli organi delle Comunita' europee o in altra sede internazionale. E' fatta salva in ogni caso la facolta' degli organi finanziari di eseguire controlli diretti sulle merci nel corso del trasporto, qualora sussistano sospetti di irregolarita' o di abusi. In caso di irregolarita' verificatesi nel corso del trasporto e sempreche' non si rendano applicabili le disposizioni dello art. 37 il vettore risponde del pagamento dei diritti doganali gravanti sulla merce mancante, accertati e liquidati secondo il trattamento proprio della merce stessa, determinato in base agli elementi rilevabili dai documenti di trasporto o commerciali e con riferimento alla data in cui la irregolarita' si e' verificata; ove non sia possibile accertare tale data, i diritti doganali sono liquidati con riferimento alla data in cui l'irregolarita' e' stata constatata. E' fatta salva la contestazione di eventuali violazioni accertate. ((I controlli e le formalita' di carattere militare, sanitario, fitopatologico, di pubblica sicurezza o di tutela di altri interessi erariali e pubblici, che si rendono necessari nei casi indicati nel primo e nel secondo comma, sono espletati sulla base di provvedimenti adottati dai Ministri interessati di concerto tra loro, i quali possono stabilire che essi siano delegati in tutto o in parte dai servizi competenti al personale incaricato degli adempimenti e delle formalita' doganali di confine e provvisto, a tale scopo, dei mezzi necessari)).
Testo vigente dal 1 agosto 1985 al 12 giugno 1991 · versione 19 su Normattiva