Art. 13
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E' vietato di eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o di stabilire manufatti galleggianti in prossimita' della linea doganale e nel mare territoriale, nonche' di spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del capo della circoscrizione doganale. La predetta autorizzazione ha carattere autonomo e non rimane assorbita da quelle di altre autorita', quando siano prescritte.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 12 giugno 1991 · versione 0 su Normattiva