Art. 130Uscita di merci dal territorio doganale per via marittima ed aerea

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Le merci spedite all'estero per via marittima ed aerea si considerano uscite dal territorio doganale salvo prova contraria, nel momento dell'imbarco sulle navi e sugli aeromobili, ancorche' siano previsti successivi scali delle navi e degli aeromobili predetti in altri porti ed aeroporti dello Stato. Il Ministero delle finanze, in relazione alle esigenze dei traffici, puo' stabilire che, con l'adozione di adeguate misure a tutela degli interessi fiscali, la presunzione di cui al precedente comma sussista anche quando siano previsti trasbordi delle merci su altre navi od aeromobili nei successivi scali in territorio nazionale nonche' quando l'imbarco sulle navi avvenga nei punti di approdo su fiumi, canali interni ed idrovie navigabili fino al mare.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art130 · fonte su Normattiva