Art. 133Bolletta di importazione definitiva

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Per l'ammissione delle merci alla importazione definitiva deve essere presentata apposita dichiarazione, compilata a norma dell'art. 57. Eseguito l'accertamento, liquidati e riscossi i diritti, e' consegnata all'operatore la bolletta di importazione definitiva". Oltre le indicazioni contenute nella dichiarazione e gli estremi di registrazione, nella bolletta deve risultare la data in cui le merci sono state asportate dagli spazi doganali ovvero, per le operazioni eseguite fuori di detti spazi, sono state lasciate alla libera disponibilita' dell'operatore.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art133 · fonte su Normattiva