Art. 138

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La rispedizione all'estero o la distruzione sotto vigilanza doganale puo' essere richiesta dall'importatore anche prima della registrazione della dichiarazione di importazione definitiva, qualora egli abbia gia' accertata l'esistenza o la sopravvenienza di una delle circostanze indicate nell'art. 135. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 136 e 137.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art138 · fonte su Normattiva