Art. 139

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Avverso il mancato accoglimento da parte del capo della circoscrizione doganale della domanda di rispedizione all'estero o di distruzione sotto vigilanza doganale di merci importate, l'interessato puo' ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica del relativo provvedimento ovvero dalla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 137, al capo del compartimento doganale, che decide in via definitiva con provvedimento motivato.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art139 · fonte su Normattiva