Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →
Si puo' procedere, per causa di pubblica utilita', all'espropriazione od all'occupazione temporanea di terreni o di locali occorrenti per gli uffici e posti doganali o necessari per l'esercizio della vigilanza. In caso di urgente necessita' gli organi dell'amministrazione doganale o i competenti comandi della guardia di finanza, previa compilazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare, possono procedere alla immediata occupazione dei terreni o locali, suddetti, dandone poi notizia al prefetto della provincia, per gli ulteriori provvedimenti di sua spettanza.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva