Art. 142

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →

Le merci estere spedite da una dogana all'altra nei casi in cui il trasporto avviene in parte per via di mare, possono essere scortate per l'intero percorso da una unica bolletta di cauzione o documento equipollente, prescindendosi dalla emissione dei documenti doganali relativamente al tratto marittimo, purche' la garanzia prestata dallo speditore sia valida per l'intero percorso e ricorra altresi' una delle seguenti condizioni:

  • a)si tratti di merci in colli muniti di sigilli doganali o comunque di merci sicuramente identificabili;
  • b)si tratti di merci racchiuse in contenitori rispondenti ai requisiti convenuti in sede internazionale;
  • c)si tratti di merci trasportate mediante veicoli stradali o ferroviari che per il tratto di percorso marittimo vengono imbarcati su navi traghetto.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art142 · fonte su Normattiva