Art. 146 — Spedizione di merci in transito
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Per le merci in transito attraverso il territorio doganale dello Stato si applicano le norme stabilite nel precedente Capo per la spedizione di merci estere da una dogana all'altra. Le merci spedite da una dogana all'altra possono essere destinate al transito, e alle merci spedite in transito puo' essere data qualsiasi altra destinazione doganale. In quest'ultimo caso si osservano le norme che si riferiscono alle operazioni doganali inerenti alla nuova destinazione richiesta.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva