Art. 237 (Codice penale militare di guerra) — Transito o soggiorno dei corpi nazionali di spedizione in territorio estero
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di transito o soggiorno di un corpo nazionale di spedizione in territorio estero, salvo che sia diversamente disposto con accordi fra lo Stato italiano e lo Stato estero.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva