Art. 237 (Codice penale militare di guerra)Transito o soggiorno dei corpi nazionali di spedizione in territorio estero

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di transito o soggiorno di un corpo nazionale di spedizione in territorio estero, salvo che sia diversamente disposto con accordi fra lo Stato italiano e lo Stato estero.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art237 · fonte su Normattiva