Art. 148 — Transito per via aerea
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →
Gli aeromobili esteri, che in virtu' di convenzioni internazionali sono autorizzati ad attraversare lo spazio aereo soggetto alla sovranita' italiana, non sono sottoposti ad alcuna formalita' doganale, quando seguono, senza approdo, le rotte prescritte dalle disposizioni per la navigazione aerea.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva