Art. 110 t.u.s.l.
Luoghi di transito
Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.
Testo vigente dal 30 aprile 2008, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva