Art. 151

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Le merci sotto la diretta custodia della dogana possono rimanere in deposito due anni, non computando ne' i mesi, ne' i giorni dell'anno in corso; su domanda del depositante, la dogana puo' prorogare il termine per altri due anni. Trascorso questo secondo termine, si procede in conformita' al disposto degli articoli 275 e seguenti per le merci che non abbiano avuto definitiva destinazione doganale, e dell'art. 82 per il pagamento dei diritti di magazzinaggio dovuti in ragione della durata del deposito. Le giacenze delle merci negli altri depositi non puo' superare i cinque anni. Il capo del compartimento doganale puo' tuttavia prolungare o ridurre il predetto periodo massimo di giacenza per motivi attinenti alla natura delle merci.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art151 · fonte su Normattiva