Art. 153

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Alle merci immesse nei depositi doganali puo' essere data, in tutto od in parte, qualsiasi destinazione doganale. Per ritirare le merci dal deposito deve essere presentata, nelle forme prescritte, la dichiarazione, secondo la destinazione doganale che s'intende dare ad esse. Qualora si voglia rispedirle all'estero, si osservano le disposizioni relative all'uscita delle merci in transito. Se le merci sono spedite ad altra dogana, e' rilasciata la bolletta di cauzione o il lasciapassare di merci estere a norma dello articolo 141.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art153 · fonte su Normattiva