Art. 154
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Le merci che si sono avariate durante la giacenza nei magazzini doganali possono essere distrutte sotto controllo doganale, con abbuono dei relativi diritti. Gli eventuali scarti o residui della distruzione, sono, in caso di immissione in consumo, assoggettati in quanto tali al medesimo trattamento previsto per gli scarti o residui provenienti dall'estero, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo articolo.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva