Art. 156

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Le merci che vengono depositate nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, devono, quando sia possibile, essere racchiuse in colli e questi piombati. Su autorizzazione e con l'assistenza della dogana, il proprietario puo' vigilare sulle merci ed ha facolta' di disfare i colli e di estrarne campioni. Il diritto di magazzinaggio per le merci depositate e' stabilito in base alla legge ed e' dovuto anche per le merci che si trovassero avariate.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art156 · fonte su Normattiva