Art. 162Diritti dovuti sulle merci mancanti

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Qualora rispetto a merci depositate in magazzini doganali di proprieta' privata ed in quelli ad essi assimilati siano riscontrate irregolari mancanze o deficienze, i diritti doganali dovuti sono calcolati in funzione delle aliquote vigenti alla data in cui la mancanza o deficienza si e' verificata, ovvero, se non e' possibile accertare tale data, sono calcolati in funzione delle aliquote piu' elevate in vigore dal giorno della introduzione in deposito o dell'ultima verifica di magazzino.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art162 · fonte su Normattiva