Art. 456 c.nav.Mancato arrivo

Salvo diverso patto od uso, nel caso di mancato arrivo delle merci, il destinatario puo' far valere i diritti nascenti dal contratto soltanto dal giorno in cui la perdita e' stata riconosciuta dal vettore, o altrimenti dopo sette giorni dal termine in cui le merci avrebbero dovuto giungere a destinazione.

Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art456 · fonte su Normattiva