Art. 456 c.nav. — Mancato arrivo
Salvo diverso patto od uso, nel caso di mancato arrivo delle merci, il destinatario puo' far valere i diritti nascenti dal contratto soltanto dal giorno in cui la perdita e' stata riconosciuta dal vettore, o altrimenti dopo sette giorni dal termine in cui le merci avrebbero dovuto giungere a destinazione.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva