Art. 170
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Il Ministro per le finanze, con decreto emanato di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221, stabilisce le disposizioni, le formalita' e le condizioni da osservare per l'applicazione delle misure adottate dagli organi delle Comunita' europee per la attuazione delle direttive numeri 69/74/C.E.E. e 69/75/C.E.E., concernenti rispettivamente i depositi doganali ed i depositi e punti franchi, adottati dal Consiglio delle Comunita' stesse in data 4 marzo 1969.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva