Art. 171

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La dichiarazione delle merci destinate all'esportazione definitiva deve essere fatta per iscritto. L'amministrazione doganale puo', tuttavia, consentire che la dichiarazione scritta si sostituita da una dichiarazione verbale. In ogni caso, pero', e' obbligatoria la dichiarazione scritta quando l'operazione di esportazione si effettua presso una dogana interna, o presso qualunque dogana se si tratta di merci ammesse ad abbuono o restituzione di diritti. Eseguito l'accertamento, liquidati e riscossi i diritti dovuti, la dogana emette sempre la "bolletta di esportazione definitiva", nella quale, oltre al nome dell'esportatore, alla qualita', alla quantita' ed al valore delle merci, devono essere indicati, secondo i casi, la dogana d'uscita ed il termine di tempo entro il quale le merci debbono varcare la linea doganale. In attesa dell'uscita dal territorio doganale, le merci dichiarate per la esportazione definitiva possono essere custodite nei magazzini di temporanea custodia di cui agli articoli 96 e seguenti, sotto osservanza delle disposizioni stabilite nei detti articoli, in quanto applicabili. Trascorso tale termine la bolletta non e' piu' valida, salva la riammissione in termini allorquando sia comprovato che il ritardo fu dovuto a causa di forza maggiore.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art171 · fonte su Normattiva