Art. 179

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Nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 177 e 178 devono essere stabiliti:

  • a)((la qualita' e, occorrendo, la quantita' e l'origine della merce));
  • b)lo scopo per il quale viene effettuata l'importazione temporanea;
  • c)le misure di vigilanza e di controllo alle quali la merce deve essere sottoposta;
  • d)le modalita' per determinare i coefficienti di rendimento, ovvero la misura dei coefficienti forfettari fissati a norma dell'art. 183, secondo comma;
  • e)il termine entro il quale i prodotti ottenuti devono ricevere una delle destinazioni previste dall'art. 186; detto termine, salvo che non sia diversamente disposto nelle norme adottate dai competenti organi delle Comunita' europee, e' fissato in rapporto alle esigenze del trattamento da effettuare e puo' essere prorogato dal capo della circoscrizione doganale quando le circostanze lo giustificano;
  • f)il periodo di validita' dell'autorizzazione; detto periodo puo' essere illimitato, ma nei casi contemplati nell'art. 178, primo comma, lettera b), non puo' essere superiore a nove mesi. ((L'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione alla temporanea importazione puo', con la stessa procedura prevista per il rilascio, prorogarne o ridurne il periodo di validita'.))

Testo vigente dal 12 settembre 1981 al 4 ottobre 2024 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art179 · fonte su Normattiva