Art. 181 — Bolletta di temporanea importazione
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La dichiarazione per la temporanea importazione dev'essere fatta nei modi e nelle forme prescritti dall'art. 57 e deve inoltre contenere l'indicazione dello scopo per il quale le merci si vogliono importare temporaneamente e l'obbligazione di riesportarle entro il termine stabilito. Per l'importazione temporanea e' data al proprietario della merce la "bolletta di temporanea importazione".
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva