Art. 182
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Per le merci importate temporaneamente deve essere prestata una cauzione corrispondente all'ammontare dei diritti doganali che sarebbero dovuti in caso di importazione definitiva delle merci stesse ed all'ammontare degli interessi di mora di cui all'art. 218, computati sulla base del termine concesso per la riesportazione.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva