Art. 184Cessione di merci in temporanea importazione

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Le merci temporaneamente importate ed i prodotti derivati dai trattamenti, ancorche' incompleti, previsti dall'art. 176 a cui le stesse siano state assoggettate, possono formare oggetto di cessione, da autorizzarsi dal capo della circoscrizione doganale, a condizione che il cessionario assuma tutti gli obblighi gia' imposti al cedente. Nei confronti del cessionario si applicano le disposizioni dell'art. 182; la cauzione eventualmente prestata dal cedente viene svincolata.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art184 · fonte su Normattiva