Art. 187Scarico della temporanea importazione per equivalenza

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 12 settembre 1981. Leggi il testo vigente →

In deroga all'art. 175, primo comma, il Ministero delle finanze puo' consentire che, a tutti gli effetti i prodotti provenienti dal trattamento di merci di specie, qualita' e caratteristiche tecniche identiche a quelle delle merci temporaneamente importate, ricevano una delle destinazioni di cui all'art. 186, in sostituzione dei prodotti ottenuti o da ottenere dai trattamenti di cui all'art. 176. Il Ministro per le finanze, con decreto emanato di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221, puo' consentire che l'esportazione dei prodotti di cui al precedente comma avvenga anche prima della temporanea importazione delle merci di specie, qualita' e caratteristiche tecniche identiche a quelle effettivamente impiegate. Nel decreto sono stabiliti:

  • a)la specie e la qualita' dei prodotti ammessi alla preventiva riesportazione;
  • b)la specie, la qualita' e le caratteristiche tecniche delle merci impiegabili nella preparazione dei prodotti di cui al punto a);
  • c)il termine entro il quale deve avvenire la temporanea importazione;
  • d)le altre condizioni e modalita' necessarie per l'esecuzione delle operazioni.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 12 settembre 1981 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art187 · fonte su Normattiva