Art. 188Bolletta di riesportazione

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Per la riesportazione di merci temporaneamente importate, oltre alla bolletta di temporanea importazione, dev'essere presentata dichiarazione nei modi e nelle forme stabiliti dall'articolo La dichiarazione deve altresi' indicare la data e il numero della bolletta di temporanea importazione della quale si domanda lo scarico, nonche' la dogana che l'ha emessa. Riconosciuta l'identita' o l'equivalenza delle merci in confronto con quelle importate temporaneamente, e' rilasciata dalla dogana la "bolletta di riesportazione".

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art188 · fonte su Normattiva