Art. 189
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Quando la dichiarazione per riesportazione a scarico di bolletta di temporanea importazione venga presentata ad una dogana interna, la merce deve essere spedita con bolletta di cauzione alla dogana di confine, seguendo le norme stabilite per la spedizione delle merci estere da una dogana all'altra. In questo caso la bolletta di cauzione tiene luogo di bolletta di riesportazione agli effetti dello scarico della importazione temporanea.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva