Art. 190
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →
Quando le circostanze lo giustificano, il capo della circoscrizione doganale puo' consentire, entro il termine di cui all'art. 179, primo comma, lettera e), l'importazione definitiva nello Stato, in tutto o in parte, delle merci temporaneamente importate o dei prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorche' incompleti, previsti nell'autorizzazione. Restano fermi i divieti e le restrizioni di ogni genere stabiliti all'importazione.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva