Art. 190

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Quando le circostanze lo giustificano, il capo della circoscrizione doganale puo' consentire, entro il termine di cui all'art. 179, primo comma, lettera e), l'importazione definitiva nello Stato, in tutto o in parte, delle merci temporaneamente importate o dei prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorche' incompleti, previsti nell'autorizzazione. Restano fermi i divieti e le restrizioni di ogni genere stabiliti all'importazione.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art190 · fonte su Normattiva