Art. 194Importazione definitiva di merci sottoposte all'estero ad operazioni di perfezionamento

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Nei casi in cui viene autorizzata l'importazione definitiva di merci temporaneamente importate che, a norma dell'art. 185, siano state sottoposte ad operazioni di perfezionamento complementari in regime di temporanea esportazione devono essere pagati, oltre ai diritti doganali ed agli interessi di mora calcolati secondo i criteri indicati negli articoli 191, 192 e 193, anche i diritti doganali dovuti a norma dell'art. 207.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art194 · fonte su Normattiva