Art. 194 — Importazione definitiva di merci sottoposte all'estero ad operazioni di perfezionamento
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Nei casi in cui viene autorizzata l'importazione definitiva di merci temporaneamente importate che, a norma dell'art. 185, siano state sottoposte ad operazioni di perfezionamento complementari in regime di temporanea esportazione devono essere pagati, oltre ai diritti doganali ed agli interessi di mora calcolati secondo i criteri indicati negli articoli 191, 192 e 193, anche i diritti doganali dovuti a norma dell'art. 207.
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