Art. 195

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Le merci temporaneamente importate ovvero i prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorche' incompleti, ai quali le merci stesse sono state sottoposte possono godere, nei casi in cui ne viene autorizzata l'importazione definitiva ai sensi dell'articolo 190, delle esenzioni o delle altre agevolazioni doganali previste per le merci od i prodotti similari che vengono direttamente importati dall'estero in via definitiva.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art195 · fonte su Normattiva