Art. 197Distribuzione delle merci temporaneamente importate o dei prodotti ottenuti

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Quando le circostanze lo giustificano, il capo della circoscrizione doganale puo' consentire che le merci temporaneamente importate o i prodotti ottenuti dai trattamenti, ancorche' incompleti, previsti dall'art. 176, siano distrutti sotto vigilanza doganale. Quando la distruzione ha per effetto di rendere senza valore le merci e i prodotti di cui al comma precedente, si prescinde dalla riscossione dei diritti doganali. In ogni altro caso, qualora i prodotti risultanti dalla distruzione siano importati definitivamente, vanno applicate le disposizioni di cui agli articoli 191, 192 e 193.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art197 · fonte su Normattiva