Art. 198 — Immissione in consumo senza autorizzazione
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Nei casi di immissione in consumo nel territorio doganale, senza autorizzazione del capo della circoscrizione doganale, di merci temporaneamente importate si osservano le disposizioni dell'art. 191, avendo riguardo, per quanto concerne la liquidazione degli interessi di mora, al periodo di tempo decorso dalla data di accettazione della dichiarazione di temporanea importazione a quella di scadenza del termine assegnato per la riesportazione.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva