Art. 199 — Nozione di temporanea esportazione
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((Le merci nazionali o nazionalizzate di qualsiasi specie, quelle estere di cui all'art. 185 nonche' quelle estere rispondenti alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, che vengono spedite fuori del territorio doganale)) per essere sottoposte a determinati trattamenti possono, su documentata istanza degli interessati, essere ammesse alla esportazione temporanea quando i prodotti da ottenersi a seguito di tali trattamenti sono destinati ad essere reimportati nel territorio medesimo. La temporanea esportazione puo' altresi' essere consentita a titolo di speciale agevolazione per il traffico internazionale, secondo le disposizioni della sezione terza del presente capo. Salvo quanto previsto negli articoli 207, 208 e 209, le merci vincolate al regime della temporanea esportazione conservano la condizione giuridica di merci nazionali o nazionalizzate.
Testo vigente dal 12 settembre 1981 al 4 ottobre 2024 · versione 15 su Normattiva