Art. 200

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La temporanea esportazione ai sensi del primo comma del precedente articolo e' consentita a condizione che le merci da esportare siano destinate a ricevere uno o piu' dei trattamenti appresso indicati e che sia possibile riconoscere, all'atto della reimportazione, la identita' ovvero l'avvenuto utilizzo di esse sulla base delle norme cautelative fissate nella relativa autorizzazione:

  • a)trasformazione in prodotti aventi caratteristiche chimiche, fisiche od organolettiche diverse da quelle delle merci temporaneamente esportate;
  • b)lavorazione non rientrante nel precedente punto a), compresi il montaggio, l'assiemaggio e l'adattamento ad altre merci;
  • c)riparazione, compresi il riattamento e la messa a punto;
  • d)altri trattamenti non compresi nei punti precedenti.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art200 · fonte su Normattiva