Art. 201

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La temporanea esportazione e' autorizzata dai capi delle circoscrizioni doganali quando la merce e' destinata a ricevere all'estero uno o piu' dei trattamenti di cui ai punti b) e c) del precedente articolo. I divieti e le restrizioni di ogni genere, stabiliti alla esportazione ed alla importazione, si applicano anche in materia, rispettivamente, di temporanea esportazione e di reimportazione. La temporanea esportazione e' altresi' autorizzata dal capo della circoscrizione doganale per le merci nominate negli elenchi di cui all'art. 202, secondo comma. Il rilascio da parte del capo della circoscrizione doganale dell'autorizzazione alla temporanea esportazione si intende rifiutato qualora siano inutilmente trascorsi venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 199. Nei casi di rifiuto tacito o espresso, la istanza puo' essere riproposta al Ministero delle finanze, che provvede a norma dell'art. 202. Il capo della circoscrizione doganale e' tenuto a dare immediata comunicazione al Ministero delle finanze ed a quello del commercio con l'estero dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi precedenti.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art201 · fonte su Normattiva