Art. 204Bolletta di temporanea esportazione

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La dichiarazione per la temporanea esportazione dev'essere fatta nei modi e nelle forme prescritti dall'art. 57 e deve inoltre contenere l'indicazione dello scopo per il quale le merci si vogliono esportare temporaneamente e l'obbligazione di reimportarle entro il termine stabilito. Per l'esportazione temporanea e' rilasciata al proprietario della merce la "bolletta di temporanea esportazione".

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art204 · fonte su Normattiva